Area Marina protetta

Zonazione dell'Area Marina e significato dei diversi gradi di tutela

Le Aree Marine Protette "…sono costituite da ambienti marini dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine costiere e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono".

Il territorio di un'Area Marina Protetta presenta una suddivisione in aree con diversi gradi di tutela denominate ZONA A, ZONA B, ZONA C. L'intento è quello di assicurare sia la protezione integrale della natura (ZONA A) sia la corretta gestione del territorio per la fruizione turistica ecocompatibile (ZONA B) e per il mantenimento e lo sviluppo delle realtà economiche locali (ZONA C), coniugando la conservazione dei valori ambientali con l'uso sostenibile dell'ambiente marino.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA A

Zona di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. La Zona A è il vero cuore della riserva. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite unicamente le attività di ricerca scientifica, le attività di servizio e le visite guidate subacquee.

E' vietato:

-  L’accesso, la navigazione e l’ancoraggio di unità navali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli autorizzati dall’Ente; 

-  La balneazione; 

-  La pesca professionale e sportiva; 

-  Le immersione subacquee individuali o di gruppo non autorizzate dall’ ente Gestore; 

-  Le attività di didattica subacquea; 

-  L’attività di pesca subacquea in apnea.

Sono consentite:

-  Le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, svolte dai centri di immersione autorizzate dall’Ente Gestore; 

-  Le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente Gestore.

 

 

ZONA B

Zona di riserva generale dove sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed un uso sostenibile dell'ambiente, influiscono con il minor impatto possibile. Anche le Zone B di solito non sono molto estese.

E' vietato:

-  L’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari; 

-  La pratica dello sci nautico e spot acquatici similari; 

-  Ancoraggio; 

-  Attività di pesca professionale dal 01/06 al 30/09 nella Baia di Jeranto (art. 18 punto 5 del disciplinare definitivo); 

-  L’ attività di pesca subacquea in apnea; 

- L’ attività di pesca sportiva; 

-  L’accesso e la navigazione di imbarcazioni e navi di qualsiasi genere ad eccezione di quelli autorizzati dall’Ente.

Sono consentite:

-  Le attività di ricerca scientifica autorizzate dall’Ente Gestore; 

-  Le immersioni subacquee con o senza autorespiratori, svolta in modo individuale o in gruppo, autorizzate dall’Ente Gestore; 

-  Le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, svolte dai centri di immersione autorizzate dall’Ente Gestore; 

- Le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione autorizzati dall’Ente Gestore; 

-  La navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; 

-  La navigazione a motore ai natanti, a velocità non superiore ai 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore ai 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa, ad eccezione del tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, Baia di Jeranto, P.ta Montalto e località Mortelle; 

-  L’ ormeggio dei natanti, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, nei siti individuati e opportunamente attrezzati dal medesimo Ente; 

-  La navigazione a motore, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate a velocità non superiore ai 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore ai 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa; 

-  L’attività di pesca professionale, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, per i pescatori, le imprese e le cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta e nel Comune di Meta.

 

ZONA C

Zona di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'Area Marina Protetta, dove sono consentite e regolamentate dall'Ente Gestore, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. La maggior estensione di un'Area Marina Protetta in genere ricade in Zona C.

E' vietato:

-  L’ attività di pesca subacquea in apnea; 

-  L’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari; 

-  La pratica dello sci nautico e sport acquatici similari; 

-  L’ancoraggio entro la distanza di 100 metri dalle spiagge e 50 metri dalla costa a picco e nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno opportunamente segnalate dall’Ente Gestore; 

- L’attività di pesca sportiva nel tratto di mare contiguo alla zona A dell’isolotto del Vervece per una distanza di 200 metri dalla medesima zona A; 

-  La pesca subacquea in apnea.

Sono consentite:

-  Le attività di ricerca scientifica autorizzate dall’Ente Gestore; 

- Le immersioni subacquee con o senza autorespiratori, svolte in modo individuale o in gruppo, da parte di soggetti residenti nei comuni ricadenti nell’ Area Marina Protetta; 

-  Le immersioni subacquee con o senza autorespiratori, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, svolte in modo individuale o in gruppo, da parte di soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell’ Area Marina Protetta; 

-  Le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, svolte dai centri di immersione autorizzate dall’Ente Gestore; 

-  Le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione autorizzati dall’Ente Gestore; 

-  La navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; 

-  La navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73\78, a velocità non superiore ai 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore ai 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa; 

-  L’ormeggio dei natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73\78, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, nei siti individuati e opportunamente attrezzati dal medesimo Ente; 

-  L’ancoraggio a natanti e imbarcazioni dalle ore 08.00 alle ore 20.00 rispettando la distanza di 100 metri dalle spiagge e 50 metri dalla costa a picco e le aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno opportunamente segnalate dall’Ente Gestore; 

-  La navigazione a motore, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate a velocità non superiore ai 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore ai 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa; 

-  L’attività di pesca professionale, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, per i pescatori, le imprese e le cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta e nel Comune di Meta; 

- L’attività di pesca sportiva previa autorizzazione dell’Ente Gestore.